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Associazione Italiana
Giovani Avvocati
Sezione di Parma
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI SEZIONE DI PARMA"
PARTE PRIMA
COSTITUZIONE, SCOPI, PATRIMONIO E SOCI
ART. 1 – COSTITUZIONE
1- E' costituita l’Associazione “SEZIONE DI PARMA DELL’ASSOCIAZIONE
ITALIANA GIOVANI AVVOCATI” enunciabile in breve "A.I.G.A. SEZIONE PARMA"
o "A.I.G.A PARMA" (di seguito semplicemente “Associazione”), con sede
legale in Parma e sede operativa presso lo studio del Presidente pro
tempore presso la circoscrizione del Tribunale di Parma.
2- Il presente Statuto disciplina l’attività dell’Associazione e rinvia,
per quanto non previsto, alle norme dello Statuto Nazionale
dell’Associazione Italiana dei Giovani Avvocati (di seguito
semplicemente AIGA o Associazione Nazionale) alla cui osservanza sono
tenuti tutti i soci.
ART. 2 – SCOPI ED ATTIVITA’
1- L'Associazione si propone di :
a) tutelare i diritti dell’avvocatura, garantire ai praticanti e ai
giovani avvocati una idonea formazione professionale, agevolarne
l’accesso all’esercizio della professione forense;
b) vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali della persona ed in
particolare sul diritto ad una effettiva difesa e ad un processo equo e
di ragionevole durata;
c) rafforzare la funzione difensiva sia nella giurisdizione statale che
nelle modalità alternative di risoluzione delle controversie;
d) diffondere i valori della professione forense, riaffermandone la
rilevanza costituzionale e la specificità nei processi di integrazione
con le realtà sociali ed economiche;
e) promuovere lo sviluppo delle competenze forensi e l’armonizzazione
delle norme professionali in campo internazionale, anche attraverso il
coordinamento con l’AIJA.
2- Per raggiungere tali scopi, l’Associazione organizza attività
scientifiche e culturali; promuove e mantiene rapporti con le
rappresentanze del mondo forense e giudiziario, istituzionali e
politiche, sociali e culturali; studia, propone e sostiene soluzioni,
anche normative, corrispondenti all’evoluzione della domanda di
giustizia e della professione forense; promuove e sostiene la presenza
della giovane avvocatura nelle istituzioni e negli organismi forensi e
giudiziari.
ART. 3 – PATRIMONIO
1- Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote versate dai
soci, dai contributi devoluti da terzi ed accettati dal Consiglio
Direttivo, dai beni acquisiti nonché da ogni altra sopravvenienza
attiva.
2- L’Associazione ha propria autonomia e responsabilità patrimoniale.
3- E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge.
4- In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa è fatto
obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione ad altra
associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L.
23/12/1996, n. 662, e successive modificazioni, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
ART. 4 – SOCI E QUOTE
1- L’Associazione si compone di soci fondatori, effettivi, onorari e
benemeriti. Sono fondatori i soci intervenuti nell’atto costitutivo
dell’Associazione ed effettivi quelli che si iscrivono all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione (in breve C.D.) può proporre di
deliberare la iscrizione, quale socio d’onore, di quelle persone o Enti
che si siano distinte per una proficua attività in favore degli scopi
dell’Associazione e, quale socio benemerito, di quelle persone o Enti
che versino una speciale quota annuale di iscrizione. Solo i soci
effettivi hanno l’elettorato attivo e passivo previo versamento della
quota annuale di iscrizione che, invece, non è dovuta dai soci d’onore.
2- Possono iscriversi all’Associazione tutti gli avvocati ed i
praticanti avvocati che non abbiano superato il 45° anno di età,
iscritti presso il Registro dei praticanti e/o dei praticanti abilitati
al patrocinio ovvero l’Albo degli avvocati del Tribunale di Parma. Il
numero dei soci della sezione è illimitato.
3- La domanda di ammissione va rivolta in forma scritta, sottoscritta da
tre soci effettivi oltre che dal richiedente, al C.D. che delibera a
maggioranza semplice sulla stessa.
4- L’iscrizione comporta il pagamento di una quota annuale deliberata
dal C.D. da effettuarsi entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di
mancato pagamento della quota annuale, il Presidente invita il socio
moroso ad ottemperare tale obbligo entro 30 giorni con avvertenza che in
caso contrario il C.D. ne delibererà la decadenza da socio.
5- La qualità di socio si perde per decadenza o per espulsione,
deliberate dal C.D., per dimissione o per raggiunti limiti di età. In
quest’ultimo caso il socio che rivesta una carica nell’Associazione la
conserva sino al suo naturale rinnovo.
6- La qualità di socio non è trasmissibile.
7- Il C.D. può deliberare l’espulsione del socio che tenga un
comportamento contrario alle norme del presente Statuto o agli scopi
dell’Associazione o comunque all’etica professionale. La delibera di
esclusione, decadenza o di espulsione è impugnabile innanzi al Collegio
dei Probiviri.
PARTE SECONDA
Organi, funzioni ed adempimenti
ART. 5 – ORGANI
1- La struttura dell’Associazione comprende:
a) il Presidente
b) il Consiglio Direttivo
c) i Consiglieri Nazionali
d) l’Assemblea dei soci
e) il Collegio dei Probiviri.
ART. 6 – PRESIDENTE E CARICHE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione; presiede
e convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci ; cura i
collegamenti tra l’Associazione ed il Consiglio Direttivo Nazionale
dell’A.I.G.A. di cui fa parte; è responsabile di tutti gli adempimenti
verso gli Organi Nazionali dell’A.I.G.A.; cura le comunicazioni con la
Giunta, il Segretario, il Tesoriere Nazionale ed il Coordinatore
Regionale dell’A.I.G.A.; sovrintende a tutte le attività dei componenti
del C.D. e ne coordina le mansioni; può designare tra i soci, di
concerto con il C.D., delegati speciali che lo assistano in determinate
attività o mansioni; vigila sulla corretta applicazione dello Statuto.
2- Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua
attività e, in caso di assenza, impedimento o decadenza lo sostituisce
fino a nuova elezione.
3- Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute presiedute
dal Presidente ed effettua la verifica dei poteri per l’esercizio
dell’elettorato attivo; è responsabile del funzionamento del sistema di
informazione e comunicazione dell’Associazione nonché della regolare
tenuta del libro dei verbali; cura, unitamente al Tesoriere,
l’aggiornamento dell’elenco dei soci.
4- Il Tesoriere è responsabile del patrimonio e tiene la contabilità
dell’Associazione, riceve le quote e rilascia le relative quietanze
necessarie per la verifica dei poteri; redige e mantiene un registro
della contabilità, avendo cura di conservare gli eventuali documenti
giustificativi; rende il conto al CD; redige annualmente il rendiconto
riferendone in Assemblea.
ART. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1- Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente (che lo presiede),
da 8 membri (tra i quali uno assume la carica di Vicepresidente, uno di
Segretario ed un altro di Tesoriere).
2- I Consiglieri Nazionali dell’AIGA, il Presidente Nazionale e i
componenti della Giunta Nazionale hanno diritto di partecipare alle
riunioni del C.D. senza diritto di voto e senza essere computati ai fini
della validità delle sedute, ne non già membri del C.D .a tutti gli
effetti.
3- Il C.D. è convocato dal Presidente, su propria iniziativa o su
richiesta di almeno 1/3 dei componenti con avviso inviato almeno 7
giorni o, in caso di particolare urgenza, “ad horas”.
4- Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la
metà dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta
dei presenti. Tutti i componenti hanno diritto di voto.
5- Il CD ha durata triennale.
6- Il Consiglio :
a) elegge a maggioranza assoluta il Presidente, Vicepresidente, il
Segretario ed il Tesoriere;
b) sollecita, coordina ed indirizza le attività dell’Associazione;
elabora, sviluppa ed aggiorna le direttive politiche dell’Associazione e
gli indirizzi programmatici approvati dall’Assemblea; delibera la
convocazione delle Assemblee stabilendone l’o.d.g.; mantiene i contatti
con l’AIGA, le Istituzioni, i gruppi e le Associazioni;
c) stabilisce l’ammontare della quota annuale che ciascun socio deve
versare alla Sezione;
d) assume, in caso di eccezionale ed inderogabile urgenza, ogni altra
deliberazione, salvo ratifica dell’Assemblea.
7- In qualsiasi caso il C.D. non può essere costituito da meno di 5
membri a pena di scioglimento dello stesso.
ART. 8 – CONSIGLIERI NAZIONALI
1- I consiglieri nazionali dell’AIGA (come da Statuto dell’Associazione
Nazionale uno per ogni 80 iscritti o frazioni superiori a 40 e cioè: 1°
consigliere a 41 iscritti, 2° a 121, 3° a 201, 4° 281, 5° a 361) sono
nominati a maggioranza semplice dal C.D.
ART. 9 – ASSEMBLEA.
1- L’assemblea ordinaria si tiene ogni anno, di regola nel mese di
maggio, ed è composta da tutti i soci della Sezione.
2- L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, che la
presiede, mediante avviso scritto da comunicarsi ai soci, almeno 15
giorni prima della sua celebrazione. L’avviso può essere dato per via
telematica o per telefax.
3- L’assemblea, attraverso il più ampio confronto, determina l’indirizzo
politico-programmatico dell’Associazione, stabilisce gli obiettivi da
perseguire ed i percorsi e gli strumenti con i quali raggiungerli e
approva il rendiconto annuale.
4- In ogni momento possono tenersi Assemblee Straordinarie per
deliberare su questioni di preminente interesse per l’Associazione; ad
esse si applicano le medesime regole dell’Assemblea Ordinaria, ma la
convocazione deve essere comunicata con soli 7 giorni di anticipo e può
essere richiesta anche da 1/3 dei componenti il CD o da 1/5 dei soci in
regola con il versamento delle quote.
5- Partecipano all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci in
regola con il pagamento delle quote. L’assemblea delibera a maggioranza
assoluta dei presenti ed è validamente costituita con la presenza, alla
prima convocazione, di almeno la metà dei soci e, in seconda
convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
6- Nelle assemblee è ammesso il voto per delega. La delega deve indicare
i dati completi del delegante, del delegato, che può essere solo altro
socio con diritto di voto, e la data e l’oggetto dell’assemblea. Ogni
associato può raccogliere un massimo di tre deleghe. Il voto per delega
è in ogni caso escluso per l’elezione degli organi dell’Associazione.
ART. 10 – PROBIVIRI
1- Organo giurisdizionale e di controllo dell'associazione è il collegio
dei probiviri.
2- Esso è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti; dura in
carica tre anni.
3- La carica di componente del collegio dei probiviri è incompatibile
con qualsiasi altra carica sociale. Il Collegio dei probiviri è eletto
dall’assemblea e nomina nel proprio ambito un presidente.
4- Il collegio si riunisce dietro convocazione del suo presidente o, in
mancanza, di due membri effettivi. Dopo tre assenze, consecutive e non
giustificate, dalle riunioni, di un membro effettivo il collegio ne
pronunzia la decadenza dalla carica e diviene effettivo il componente
supplente eletto col maggior numero di voti.
5- Il collegio delibera a maggioranza dei suoi membri effettivi.
6- Compiti del collegio dei probiviri sono:
a) vigilare sull'osservanza delle norme statutarie delle quali, in caso
di controversia, è l'unico interprete;
b) giudicare, in caso di impugnazione, sui provvedimenti di esclusione
di soci deliberati dal direttivo;
c) dirimere le controversie tra gli iscritti aventi rilevanza nei
rapporti associativi;
d) proporre all'assemblea, a tal fine anche da esso convocata, la
decadenza dalla carica dei componenti del direttivo per gravi motivi o
violazione dello statuto inerenti alla carica;
e) convocare l'assemblea in caso di inattività del direttivo.
7- L'opposizione ad un provvedimento di esclusione di socio, dovrà
pervenire al presidente del collegio dei probiviri entro trenta giorni
dalla comunicazione all'interessato del provvedimento stesso; il
collegio dovrà pronunziarsi entro trenta giorni dal ricevimento
dell'impugnazione dopo aver sentito l'interessato.
PARTE TERZA
Elezioni
ART. 11 – REGOLAMENTO ELETTORALE
1- Le candidature per il Direttivo sono individuali e devono essere
presentate alla Segreteria della Associazione da parte del socio che
intende candidarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per
l'Assemblea.
La presentazione delle candidature deve avvenire mediante atto scritto
in duplice copia; una copia vistata per ricevuta dalla Segreteria verrà
resa al candidato.
Qualora entro il suddetto termine non venga raggiunto il numero minimo
di nove candidature, tutti i soci saranno automaticamente ritenuti
candidati.
Per l'elezione del Collegio dei Probiviri non verranno presentate
candidature e la votazione avverrà mediante l'utilizzo di apposita nella
quale i votanti potranno scrivere nome e cognome dei soci che desiderano
votare, fino ad un massimo di 5.
2- Prima del giorno in cui si terrà l'assemblea la Segreteria provvederà
ad includere i nominativi dei vari candidati in un'unica lista curando
che l'elencazione avvenga in ordine alfabetico con riferimento al
cognome e inizio dalla lettera “A”. Tale procedura non si applica per il
caso in cui, non essendo state presentate candidature, tutti i soci
siano automaticamente candidati. In tal caso il voto avverrà mediante
indicazione, nella scheda, del nome e del cognome dei soci che si
intendono votare, fino ad un massimo di nove.
3- Le schede per la votazione compilate come previsto al punto
precedente, verranno predisposte unicamente dalla Segreteria e dovranno
portare la firma del Segretario e il timbro dell'Associazione.
4- La votazione avviene su liste separate per l'elezione del Direttivo e
del collegio dei Probiviri.
5- Il voto è segreto e si esprime apponendo il segno “X” su apposito
spazio alla sinistra del cognome del candidato; oppure indicando il nome
e cognome dei soci che si intendono votare, nel caso in cui, non essendo
state presentate candidature, tutti i soci siano automaticamente
candidati.
6- Potranno votare solo i soci in regola con il pagamento della quota
sociale.
7- La votazione avverrà per appello nominale effettuato dal Presidente
del Direttivo uscente seguendo l'ordine alfabetico dei soci, i quali
dovranno recarsi dal Segretario a ritirare la scheda per la votazione.
Ogni votante potrà esprimere fino ad un massimo di nove preferenze per
l'elezione del Direttivo fino ad un massimo di cinque preferenze per
l'elezione del Collegio dei Probiviri.
Dopo aver espresso il voto il socio votante dovrà restituire la scheda
al Segretario il quale la depositerà immediatamente in apposita urna
alla presenza del votante.
Il tempo utile per la votazione cesserà allorché saranno decorsi trenta
minuti primi decorrenti dalla fine dell'appello nominale di qui al primo
comma del presente articolo.
8- Subito dopo il termine della votazione il Direttivo uscente provvede
allo spoglio dei voti iniziando dalle schede per la elezione del
Direttivo.
Risulteranno eletti per il Direttivo i nove candidati che avranno
riportato il maggior numero di voti e per il Collegio dei Probiviri i
cinque candidati che avranno riportato il maggior numero di voti; per
quest'ultimo Collegio i primi tre eletti saranno membri effettivi,
mentre il quarto e il quinto degli eletti saranno membri supplenti.
A parità di voti riportati è eletto il candidato con maggiore anzianità
di iscrizione all'Albo degli avvocati del Foro di Parma.
Qualora un candidato risulti contemporaneamente eletto sia quale
componente del Direttivo sia nel Collegio dei Probiviri, dovrà
scegliere, con comunicazione alla Segreteria uscente, di quale organo
far parte entro tre giorni dalla comunicazione fattagli dell'avvenuta
elezione. In difetto di scelta nel termine si intenderà accettata
l'elezione a membro del C.D. e rinunciata l'elezione nel Collegio dei
Probiviri.
Qualora uno o più degli eletti rinunci o decada dalla carica sociale,
anche nel corso del mandato gli subentrerà il candidato non eletto che
abbia riportato il maggior numero di voti. Nel caso in cui le rinunce o
decadenze dei membri originariamente eletti nel C.D. superi le 5 unità,
anche in caso di presenza di candidati subentrati, il C.D. si intenderà
sciolto e si dovrà procedere a nuove elezioni a cura del C.D. uscente o
del Collegio dei Probiviri in caso di inattività del C.D.
Qualora la votazione non abbia espresso un numero di eletti pari ad
almeno nove per il Direttivo ed almeno cinque per il Collegio dei
Probiviri, verrà convocata dal Direttivo uscente, entro 30 giorni, altra
assemblea per la ripetizione della votazione, per l'organo non eletto.
Al termine dello spoglio il Presidente del Direttivo uscente provvede
alla proclamazione degli eletti.
ART. 12 – ELEZIONE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1- Il Consigliere più anziano convoca il primo C.D. entro 15 giorni
dalla sua elezione. In tale seduta il C.D. nomina, tra i suoi
componenti, a maggioranza assoluta, il Presidente, il Vicepresidente, il
Segretario ed il Tesoriere.
2- Con la stessa maggioranza possono essere rinnovate le cariche di cui
al comma precedente, esclusivamente in caso di dimissioni volontarie, in
qualsiasi momento durante il mandato del C.D.
PARTE QUINTA
Incompatibilità e Rotazione degli incarichi
ART. 13 – INCOMPATIBILITA’ E ROTAZIONE
1- La carica di Presidente è incompatibile con la carica di Presidente
del Consiglio dell’Ordine provinciale, nonché di altre istituzioni,
organismi ed associazioni forensi. La carica di componente della
Consulta è incompatibile con ogni altra carica di consigliere del CD.
ART. 14 – INELEGGIBILITA’
1- I membri del C.D. ed i Consiglieri Nazionali possono essere
consecutivamente rieletti alla medesima carica per una sola volta; il
Presidente non è immediatamente rieleggibile.
PARTE SESTA
Norme finali
ART. 15 – NORME FINALI
1- Il presente Regolamento entra in vigore all’atto dell’approvazione.
2- Per le modifiche occorre la maggioranza dei 2/3 dei presenti
all’Assemblea. Possono essere discusse solo le modifiche preventivamente
vagliate dal C.D.
3- In caso di scioglimento della Sezione, l’Assemblea nomina un
liquidatore. Lo scioglimento deve essere deliberato da almeno i 2/3
degli iscritti.
4- L’uso della denominazione A.I.G.A. e’ condizionato all’appartenenza
dell’Associazione all’A.I.G.A. stessa come sezione e in ogni caso il suo
uso o il diniego dell’uso è soggetto all’insindacabile volontà dell’A.I.G.A.
5- Il Consiglio Direttivo provvisorio amministra l’Associazione secondo
le regole ordinarie e con tutti i poteri previsti dallo Statuto,
compreso quello di ammettere nuovi soci, ha mandato di adempiere alle
procedure per l'approvazione della costituzione della Sez. di Parma
dell'A.I.G.A. da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, ed indice
l’assemblea per l’elezione degli organi dell’associazione al più presto
e comunque non oltre il 30/10/2006. Il mandato svolto durante il C.D.
provvisorio non è computato ai fini delle limitazioni previste per
l’eleggibilità per i successivi mandati.
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